Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 23/05/1924 n. 827

Art. 338. I funzionari delegati, secondo le facoltà loro attribuite dai regolamenti o dalle speciali autorizzazioni della competente amministrazione, dispongono le spese nei limiti delle aperture di credito loro concesse.

Art. 339. I funzionari suddetti ordinano il pagamento delle spese mediante assegni tratti sullo stabilimento bancario presso il quale fu disposta l'apertura di credito a loro favore. Tali assegni vengono emessi per l'importo netto, sono firmati dal funzionario delegato ed anche dal capo dell'ufficio contabile quando vi sia. Alla liquidazione delle spese ed alla emissione degli assegni sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 28 del presente regolamento.

Art. 340. Gli assegni da emettersi dai funzionari delegati vengono compilati su appositi modelli, analoghi a quelli per gli assegni degli uffici amministrativi centrali, ma stampati in colore diverso, e privi di contromatrice. Essi devono contenere le indicazioni prescritte dall'art. 303 del presente regolamento.

Art. 341. I modelli per gli assegni sono, con le opportune cautele, somministrati a cura della direzione generale del tesoro alle intendenze di finanza incaricate della custodia dei valori bollati alle quali i singoli ufficiali delegati rivolgono le richieste per la somministrazione delle quantità occorrenti. Presso le dette intendenze i modelli stessi sono custoditi dai consegnatari di valori bollati che ne tengono conto in apposito registro di carico e scarico ne sono responsabili. I funzionari delegati, da parte loro sono responsabili dei modelli ritirati e deb- bono anche essi, tenere analogo registro. Alla fine dell'esercizio o quando vengono a cessare gli incarichi o servizi di natura transitoria, il funzionario deve restituire alla intendenza, che ne rilascia ricevuta, i modelli in bianco e quelli annullati, anche perché‚ emessi non consegnati, rimasti in suo possesso, accompagnandoli con un estratto sintetico delle risultanze finali del proprio registro. Le suindicate intendenze, raccolti i modelli loro pervenuti come sopra, li restituiscono alla fine dell'esercizio e debitamente annullati colle norme stabilite dalla direzione generale del tesoro, insieme alla propria rimanenza e ad un estratto sintetico del proprio registro di carico e scarico, redatto in doppio esemplare e certificato conforme dall'intendente e dal direttore di ragioneria. La direzione generale del tesoro provvede, dopo ci, in conformità all'ultimo comma del precedente art. 306. Alla conservazione e tenuta dei modelli sono applicabili le disposizioni del- l'articolo 239 del presente regolamento e per l'annullamento di essi si osservano le norme di cui all'art. 322.

Art. 342. Gli assegni emessi sono allibrati dal funzionario delegato, sia distintamente per ciascun capitolo nelle scritture di cui all'art. 332, sia ordinatamente per numero progressivo in apposito libro, con l'indicazione dell'ammontare netto, nonché‚ della data di emissione di ciascun assegno e di quella di consegna dell'assegno stesso al creditore o dell'altra sotto la quale il funzionario stesso abbia riscosso gli assegni da lui tratti a proprio favore a norma dei successivi

articoli. In base a tali scritturazioni il funzionario compila i rendiconti di cui al precedente

articolo 333.

Art. 343. La consegna degli assegni ai prenditori viene eseguita dall'ufficiale delegato o direttamente, o a mezzo di uffici governativi aventi sede nella località dove il prenditore ha il proprio domicilio reale od eletto, ovvero a mezzo postale nei modi stabiliti all'art. 314.

Art. 344. Ciascun funzionario delegato redige, giornalmente, un elenco degli assegni da lui emessi descrivendo gli assegni stessi per numero ordinale e per importo netto. Tale elenco è da compilarsi in tre esemplari. Due di questi vengono, insieme ai talloni degli assegni, trasmessi allo stabilimento dell'istituto bancario che deve provvedere al pagamento, il quale ne restituisce uno per ricevuta. Il terzo viene contemporaneamente inviato alla delegazione del tesoro della provincia dove risiede lo stabilimento sopra detto.

Art. 345. Le ricevute degli assegni che il funzionario delegato ritiri personalmente dai prenditori o che gli pervengano da altri uffici incaricati della consegna, sono dal funzionario stesso, dopo eseguite le allibrazioni di cui all'art. 342, unite alle matrici degli assegni rispettivi e trasmesse con queste, a corredo dei propri rendiconti.

Art. 346. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme prelevate in proprio sulle aperture di credito disposte a loro favore. Essi devono limitare tali prelevamenti, nei limiti autorizzati, alle sole somme occorrenti per i pagamenti che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori. Delle somme prelevate non possono fare uso diverso da quello per cui vennnero autorizzati ad effettuare il prelevamento e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili. E' vietato il deposito da parte di detti funzionari delle somme prelevate in proprio in conto corrente postale oppure presso banche o istituti. In casi eccezionali ed esclusivamente per i funzionari non residenti nel luogo dove trovasi lo stabilimento presso il quale essi sono accreditati, possono essere autorizzati depositi in conto corrente postale oppure presso banche od istituti espressamente designati, di concerto con la Direzione generale del tesoro, dall'Amministrazione dalla quale i funzionari dipendono. Ove intervenga l'autorizzazione a versare le somme prelevate in conto cor- rente postale, i funzionari delegati possono chiedere alla Sezione di tesoreria provinciale competente la estinzione dei buoni per il prelevamento delle somme a loro favore mediante il versamento del relativo importo al conto corrente postale loro intestato. In questo caso il funzionario emette i buoni a proprio favore con l'annotazione: “da commutarsi in versamento sul conto corrente postale n...... intestato al capo dell'ufficio... presso l'ufficio dei conti di....”. In detto conto corrente possono essere versate solo le somme di cui ai precedenti commi, provenienti da emissione di buoni mod. 31-bis C. G. I prelevamenti dal conto corrente possono disporsi solo con assegno “localizzato” a firma del funzionario delegato o da chi sia incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza. Il funzionario delegato deve curare personalmente la custodia del fascicolo degli assegni. Alla fine dell'esercizio finanziario o al termine dei periodi fissati dall'amministrazione centrale per l'erogazione delle somme prelevate a mezzo di buoni, le rimanenze, di cui non possa disporsi, debbono essere prelevate dal conto corrente con assegno a favore del funzionario delegato e versate in Tesoreria, ritirandone quietanza da allegare al relativo rendiconto. Gli interessi realizzati sui depositi di cui al precedente comma quinto sono versati a favore del bilancio dello Stato non oltre l'esercizio successivo a quello al quale si riferiscono. In caso di trasgressione al disposto del precedente comma secondo, ferme tutte le responsabilità conseguenti dagli effettuati depositi di somme senza autorizzazione, il funzionario è passibile di penalità pecuniarie da infliggersi mediante decreto ministeriale e da trattenersi sulle competenze del funzionario, in misura non inferiore al doppio importo degli interessi maturati durante il periodo di giacenza i quali restano pure devoluti allo Stato.

Art. 347. Se dal rendiconto l'ufficiale delegato risulti in credito per somme da lui pagate in eccedenza a quelle da lui prelevate, il pagamento del saldo a credito viene eseguito con ordinativo diretto. Qualora i rendiconti di un funzionario delegato chiudano con una rimanenza a credito sopra alcuni capitoli di bilancio e con una rimanenza a debito su altri capitoli, gli ordinativi di saldo a favore del funzionario stesso, a carico dei primi capitoli, possono accreditarsi per l'importo corrispondente alle rimanenze a debito sugli altri capitoli.

Art. 348. Nei casi in cui il funzionario delegato non possa o non debba più, per qualsiasi motivo, emettere assegni su crediti aperti a di lui favore, le somme da lui prelevate e non erogate vengono versate nella sezione di tesoreria, analogamente al disposto dell'art. 61, 3° comma, della legge.

Art. 349. Dalle disposizioni dei precedenti artt. 347 e 348 sono eccettuati gli enti militari che ricevono i fondi dagli uffici di corpo d'armata a termini dell'art. 326 i quali, al termine dell'esercizio o alla chiusura del rendiconto suppletivo di cui all'art. 61 della legge, richiedono all'ufficio del corpo d'armata le somme risultanti a loro credito o versano al medesimo le somme risultanti a loro debito.

Art. 350. funzionari a favore dei quali vennero ordinate aperture di credito e quelli che ai medesimi subentrassero, debbono trasmettere, in apposita lettera di ufficio, al direttore dello stabilimento dell'istituto presso il quale l'apertura di credito sia stata effettuata, la propria firma autografa. Per la firma degli assegni da emettersi dagli enti militari sulle aperture di credito disposte a loro favore, e per la riscossione di quelli ad essi intestati si osservano le disposizioni dei regolamenti speciali.

Art. 351. In quanto non sia diversamente disposto dai precedenti articoli valgono anche per gli assegni emessi dai funzionari delegati le disposizioni di cui al capo II del presente titolo VII. Capo IV Spese pagabili mediante cambiali tratte dall'estero.

Art. 352. I pagamenti che lo Stato debba effettuare all'estero possono anche essere eseguiti a mezzo di accettazione di tratte sui ministri o capi delle amministrazioni autonome cui riguardano i pagamenti stessi. Tali tratte possono es- sere spiccate solo da chi ne abbia la facoltà, in seguito a valida autorizzazione generale o speciale concessa nei limiti delle disponibilità di bilancio. I traenti contemporaneamente alla emissione del titolo debbono darne avviso al ministro od al capo dell'amministrazione su cui è tratta la lettera di cambio. Le tratte debbono essere regolate in modo che l'accettante abbia il tempo occorrente per provocare dal tesoro i provvedimenti necessari all'effettuazione del pagamento da parte dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria o di quell'altro eventualmente all'uopo prescelto, ed in ogni modo non possono essere emesse a meno di dieci giorni vista.

Art. 353. I competenti ministri o i capi di amministrazioni autonome, non appena accettate le tratte, provvedono a comunicarne tutti gli estremi alla direzione generale del tesoro (portafoglio), insieme alla dichiarazione del capo ragioniere attestante l'impegno preso sul competente capitolo di bilancio, a carico del quale deve effettuarsi il pagamento. La direzione generale del tesoro (portafoglio) avvisa in tempo opportuno l'istituto di cui al precedente articolo per l'estinzione delle tratte accettate.

Art. 354. Avvenuto il pagamento delle tratte, l'istituto pagatore ne chiede il rimborso alla direzione generale del tesoro (portafoglio) documentando l'avvenuto pagamento con la consegna del titolo ritirato.

Art. 355. Le tratte predette vengono dalla direzione generale del tesoro (portafoglio) inviate alle competenti amministrazioni per il rimborso, con regolari titoli di spesa, di commutarsi in quietanza di fondo somministrato a favore del contabile del portafoglio. Capo Ruoli di spese fisse Sezione Norme generali

Art. 356. Ciascuna amministrazione centrale deve tenere appositi registri per descrivervi lo stato dei singoli impiegati addetti ai servizi da essa dipendenti, non che le variazioni che si verificano sia per nomine, per promozioni o per altre cause, sia per aumento o per diminuzione ai ruoli organici dei vari servizi. Deve pure tenere registri per tutte le altre spese fisse come fitti, censi, canoni, livelli e simili, per annotarvi le variazioni che per qualsiasi causa occorra di fare alle spese medesime. I detti registri si tengono rispettivamente presso gli uffici del personale o presso gli uffici amministrativi di ciascuna amministrazione centrale, e nei registri medesimi debbono altresì essere notate le nomine, i contratti, o altri simili atti che vengono fatti per delegazione da autorità provinciali o compartimentali. Gli assegni del debito vitalizio, liquidati e concessi in conformità alle leggi, devono essere inscritti in appositi registri del ministero delle finanze.

 

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